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| ART.
1 - COSTITUZIONE |
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I
signori Ferdinando Ambrosiano, Giovanni Rigattieri, Pietro
Russo, Mormina Maria Grazia, Carreca Giuseppina quali
soci fondatori, costituiscono una federazione tra le associazioni
per la celiachia denominata "Federazione Siciliana
Celiaci - Organizzazione non Lucrativa di Utilità
Sociale" in breve denominabile anche "FE.SI.CE.
- Federazione Siciliana Celiaci - ONLUS". |
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| ART. 2
- SEDE LEGALE |
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La
Federazione ha sede legale in Palermo, Piazza Porta Montalto,
2 - cap. 90134. La sede legale non può essere trasferita
in altra città. Il Consiglio Direttivo può
deliberare il trasferimento della sede legale all'interno
dei confini comunali della città ospitante la sede,
senza che ciò comporti la modifica dello statuto;
i soci devono essere tempestivamente informati del trasferimento
della sede. |
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| ART. 3
- FINALITA' E ATTIVITA' |
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La
Federazione ha struttura democratica e non ha scopo di
lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà
sociale, civile e culturale individuate anche dallo Stato,
dalla Regione, dalle Province e dagli Enti locali nel
campo dell'assistenza sociale, socio-sanitaria, della
ricerca scientifica e della beneficenza a favore di soggetti
affetti da celiachia o da dermatite erpetiforme.
La Federazione,
in particolare, persegue il predetto scopo anche tramite
lo sviluppo delle attività atte a:
-
promuovere
l'assistenza alle persone affette da celiachia o da
dermatite erpetiforme, nonchè l'istruzione
e l'educazione delle dette persone e delle loro famiglie
in relazione alle dette patologie, erogando a tal
fine appositi servizi informativi;
-
stabilire
e coordinare le linee generali delle iniziative promosse
a livello regionale dalle associazioni socie e di
rappresentare queste ultime nei confronti degli organismi
regionali, nazionali e sopranazionali;
-
svolgere
attività di consulenza e sostegno alle associazioni
socie nelle loro attività in ambito locale
rientranti nel presente articolo;
-
sensibilizzare
le strutture politiche, amministrative e sanitarie,
al fine di migliorare l'assistenza ai pazienti affetti
da dette patologie;
-
sensibilizzare
le aziende produttrici e/o distributrici di prodotti
alimentari, del libero commercio, affinché
evidenzino sulle confezioni la totale assenza di glutine
nei componenti e nelle lavorazioni al fine di consentirne
l'utilizzo da parte dei pazienti affetti da celiachia
o da dermatite erpetiforme;
-
sensibilizzare
le aziende farmaceutiche affinché evidenzino
sulle confezioni dei medicinali, nel caso che componenti
e lavorazioni lo garantiscano, l'eventuale presenza
di glutine nel farmaco, in modo da non consentirne
l'uso da parte dei pazienti affetti da celiachia o
da dermatite erpetiforme;
-
in
riferimento ai due punti precedenti, consentire, da
parte degli affetti da tali patologie, una individuazione
certa dei prodotti esenti dal glutine;
-
promuovere
e curare i rapporti con le Società Mediche
e Scientifiche che si occupano di celiachia;
-
promuovere
la ricerca scientifica sui problemi posti dalle sopra
dette patologie;
-
effettuare
indagini sulla diffusione delle dette patologie in
Italia e sul relativo indice;
-
promuovere
rapporti con associazioni mediche nazionali ed internazionali
e con ogni altra istituzione avente scopi e/o programmi
analoghi ai propri;
-
diffondere
l'informazione e l'istruzione delle classi medica
e paramedica circa le possibilità diagnostiche
e terapeutiche, erogando a tal fine appositi servizi
informativi;
-
fare
opera di sensibilizzazione anche con l'utilizzo dei
mezzi informativi di massa sulle tematiche legate
alle sopra dette patologie, affinchè attraverso
una conoscenza più diffusa da un lato se ne
possa rilevare l'effettiva diffusione, e dall'altro
si riesca a migliorare la qualità della vita
anche di quanti ignorano essere affetti da suddette
patologie.
La Federazione provvede con
ogni mezzo al raggiungimento dei propri fini e così,
a titolo esemplificativo, organizza convegni, congressi,
corsi di studio, comitati scientifici, seminari e simili;
concede contributi e borse di studio; pubblica opere
scientifiche e divulgative attinenti alle citate patologie.
La Federazione può
avvalersi di lavoratori autonomi o dipendenti nei limiti
stabiliti dall'art. 3 comma 4 della L. 266/91.
La Federazione non può
svolgere attività diverse da quelle sopra indicate,
ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse
o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie,
in quanto integrative delle stesse.
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| ART. 4
- RISORSE ECONOMICHE |
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Le
risorse economiche della Federazione potranno essere:
-
quote
sociali e contributi degli associati;
-
contributi
di privati;
-
contributi
dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati
anche al sostegno di specifiche e documentate attività
o progetti;
-
contributi
di organismi internazionali;
-
beni
mobili e immobili acquisiti anche per effetto di liberalità
e lasciti;
-
entrate
derivanti da attività direttamente connesse;
-
ogni
altro bene divenuto di titolarità della Federazione
stessa a qualunque titolo;
-
ogni
altra entrata finalizzata all'attività istituzionale.
I versamenti
effettuati alla Federazione sono a fondo perduto; in nessun
caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Federazione,
neppure in caso di morte, di estinzione di recesso o di
esclusione dalla Federazione, può pertanto farsi
luogo alla ripetizione di quanto versato alla Federazione.
I versamenti
non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente,
non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili
a terzi, né per successione a titolo particolare,
né per successione a titolo universale.
Il simbolo della Federazione consiste in un chicco di
grano spaccato in due con dentro una spiga. |
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| ART. 5
- SOCI |
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Sono
soci della Federazione tutti quegli organismi associativi
aventi finalità analoghe a quelle della Federazione,
nei modi e con i requisiti stabiliti nel presente Statuto
e nel Regolamento; nel presente statuto, dove altrove
citati, si ricomprendono nei termini di soci: associati,
associazioni regionali, associazioni provinciali, associazioni
socie e associazioni. Ogni associazione socia è
rappresentata da una persona delegata dal proprio organo
direttivo ed ha diritto ad un voto.
L'ammissione
del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.
Tutti gli associati
sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale,
da versarsi entro e non oltre il mese di marzo dell’anno
in corso, con le modalità previste da successive
delibere del Consiglio Direttivo.
Il diritto
al voto di assemblea spetta a tutti gli associati in regola
con il pagamento della quota associativa.
Gli associati
hanno diritto di partecipare alle attività della
Federazione con piena parità e non è ammessa
la temporaneità della partecipazione alla vita
associativa; i soci hanno diritto a eleggere gli organi
della Federazione e a essere informati sulle attività
della stessa. Gli associati sono obbligati all'osservanza
dell'atto costitutivo, del regolamento interno e delle
deliberazioni eventualmente adottate dai competenti organi
sociali in conformità alle norme statutarie.
Le associazioni
socie conservano la loro autonomia decisionale, operativa
e patrimoniale secondo i loro statuti e delegano gli interventi
per le attività di interesse comune a tutte le
associazioni alla Federazione, concordandone i modi nelle
sedi associative opportune. |
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| ART. 6
- CESSAZIONE DALLA QUALITA' DI SOCIO
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|
L'appartenenza
alla Federazione cessa:
-
per
dimissioni, che devono essere presentate per iscritto
al Consiglio Direttivo;
-
per
esclusione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo,
con quorum deliberativo dei due terzi dei consiglieri
in carica, per i seguenti casi;
-
in
caso di morosità nel pagamento della quota
annuale che persista per oltre tre mesi dell'anno
in corso;
-
in
caso di comportamenti incompatibili con le finalità
della Federazione, tali da arrecare danni morali o
materiali alla Federazione stessa o per inadempienza
agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo,
dello statuto e degli eventuali regolamenti e per
altri gravi e comprovati motivi. Contro il provvedimento
di esclusione é data facoltà al socio
di ricorrere al Collegio dei Probiviri.
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| ART. 7
- ORGANI DELLA FEDERAZIONE |
|
Gli
organi della Federazione sono:
-
l'Assemblea
degli Associati;
-
il
Consiglio Direttivo;
-
il
Collegio dei Revisori dei Conti;
-
il
Collegio dei Probiviri.
Le persone
che ricoprono cariche federative non possono ricevere
alcuna retribuzione per alcuna attività, istituzionale,
di consulenza o di volontariato, nemmeno dai beneficiari
di dette attività: possono ricevere soltanto rimborsi
delle spese effettivamente sostenute e nei limiti stabiliti
dagli organi della Federazione. |
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| ART. 8
- ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI
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|
Le
assemblee della Federazione sono ordinarie e straordinarie.
Le assemblee hanno luogo nella sede della Federazione
o in altro luogo del territorio nazionale, secondo quanto
indicato nell'avviso di convocazione.
L'Assemblea
ordinaria è convocata almeno una volta all'anno
entro il 30 giugno per l'approvazione del rendiconto consuntivo
e di quello preventivo dell’anno successivo.
Le assemblee
sono convocate, in ogni caso, qualora particolari esigenze
lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta almeno
1/5 più uno (un quinto più uno) degli associati.
La convocazione,
con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso
inviato per lettera raccomandata con avviso di ritorno
e/o a mezzo fax e/o email con conferma di lettura almeno
10 giorni prima dell'assemblea.
L'Assemblea,
legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità
dei soci. Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano
tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti,
salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti
norme. |
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| ART. 9
- ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI |
|
L'Assemblea
ordinaria in prima convocazione è regolarmente
costituita con la presenza della metà più
uno degli associati e in seconda convocazione (da tenersi
non prima di 24 ore dalla prima) è regolarmente
costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti.
L'Assemblea
straordinaria, in prima convocazione è regolarmente
costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati
e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24
ore) è regolarmente costituita qualsiasi sia il
numero degli associati intervenuti.
L' Assemblea
ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera
con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti.
L'Assemblea
straordinaria delibera sulle modificazioni statutarie
con la presenza di almeno tre quarti degli associati e
il voto favorevole della maggioranza dei presenti e sullo
scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del
patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti
degli associati.
Non è
ammesso il voto per delega o per corrispondenza. |
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| ART. 10
- ASSEMBLEE: POTERI |
|
L'Assemblea
ordinaria:
-
delibera
sulla eventuale alienazione del patrimonio immobiliare;
-
elegge
i membri del Consiglio Direttivo;
-
delibera
sul programma di attività e sui regolamenti
della Federazione;
-
approva,
sentito il parere del collegio dei revisori dei conti,
il rendiconto consuntivo e, se necessario, quello
preventivo;
-
nomina
il Collegio dei Revisori dei Conti;
-
stabilisce
l'importo annuale dei contributi di associazione;
-
delibera
su ogni altro argomento sottopostole dal Consiglio
Direttivo che non rientri nella competenza dell'Assemblea
straordinaria.
L'Assemblea
straordinaria delibera sulle modificazioni statutarie,
sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del
patrimonio sociale.
L'Assemblea
è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo
o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice
Presidenti; in loro mancanza l'Assemblea è presieduta
da uno degli associati, su designazione della maggioranza
dei presenti.
Il Presidente
dell'assemblea nomina un segretario per la redazione del
verbale, sempre che il verbale medesimo non sia redatto
da un notaio.
Spetta al Presidente della Assemblea dirigere e regolare
le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine
delle votazioni.
L'Assemblea,
contestualmente alla prima elezione del Consiglio Direttivo,
nomina i componenti del Comitato Scientifico e ne stabilisce
il numero, le funzioni, gli obiettivi e la durata; l'Assemblea
può delegare il Consiglio Direttivo a stabilire
la durata del mandato dei membri del Comitato Scientifico.
Il Comitato Scientifico eleggerà al suo interno
un Presidente che potrà, se chiamato, prender parte
alle riunioni del Consiglio Direttivo. |
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| ART. 11
- CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE |
|
Il
Consiglio Direttivo è composto da almeno cinque
membri, di cui tre soci fondatori e gli altri eletti dall'Assemblea
tra i candidati delle associazioni socie; ogni associazione
socia può presentare un solo candidato per le rimanenti
cariche dei consiglieri. I membri eletti hanno diritto
ad un solo voto ed eleggono in seno al direttivo il Presidente
della Federazione.
Non è
ammesso il voto per delega o per corrispondenza. Sono
ammessi a partecipare senza diritto di voto e su espressa
chiamata del Consiglio Direttivo:
-
il
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
-
il
Presidente dei Probiviri;
-
il
Presidente del Comitato Scientifico;
-
lo
staff;
-
qualsiasi
persona che per competenze o compiti scientifici o
amministrativi sia stato invitato dai singoli membri
del Consiglio in considerazione dei temi trattati.
Nel caso in
cui il Presidente abbia necessità di avere quale
delegato per la Federazione Europea una persona esterna
al Consiglio Direttivo o all'Assemblea, la propone al
Consiglio Direttivo che la può designare e questa
può essere ammessa a partecipare anche stabilmente
alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di
voto per la durata del suo incarico. La nomina del delegato
per la Federazione Europea, sia esso interno o esterno
al Consiglio Direttivo o all'Assemblea, deve essere comunicata
ai soci.
I membri del
Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio
Direttivo elegge nel suo seno i Vice Presidenti, in numero
massimo di due e può, se lo ritiene necessario,
nominare persone anche esterne all'Associazione e ai suoi
soci per affidar loro gli incarichi necessari ad una corretta
gestione della vita amministrativa dell'Associazione,
affinché possano ricoprire, tra l'altro, il ruolo
di segretario e di tesoriere. |
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|
| ART. 12
- CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO
|
|
Le
riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente
di sua iniziativa o su richiesta di almeno tre consiglieri.
Le riunioni
del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede della
Federazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.
Le convocazioni
del Consiglio Direttivo saranno effettuate a mezzo lettera
o altra comunicazione equipollente (telefax - telegramma
- posta elettronica), con obbligo di conferma, da inviarsi
ai consiglieri almeno 15 giorni prima della data fissata
per l'adunanza, con l'indicazione degli argomenti da trattare,
del luogo e della data in cui si terrà la riunione.
Il Consiglio
è validamente costituito con la presenza di almeno
la metà più uno dei suoi membri; le deliberazioni
del Consiglio vengono prese con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale
il voto del Presidente. |
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|
| ART. 13
- CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI |
|
Il
Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà e i poteri
necessari per il conseguimento dei fini della Federazione
e per la gestione ordinaria e straordinaria della Federazione
stessa che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente
riservati all'Assemblea.
Il Consiglio
Direttivo può delegare alcune specifiche funzioni
o incarichi al Presidente, a consiglieri, a soci o anche
a terzi, determinando i limiti di tale delega.
I regolamenti
interni e le loro eventuali modificazioni, proposti dal
Consiglio Direttivo, devono essere comunicati ai soci
con lettera da inviarsi entro 60 giorni dall'entrata in
vigore degli stessi e, in presenza di contestazione, devono
essere messi all'ordine del giorno della prima assemblea
utile.
Il Consiglio
Direttivo in tempo utile per convocare l'assemblea ordinaria
deve esaminare il rendiconto da sottoporre all'approvazione
dell'Assemblea corredandolo di apposita relazione sull'attività
svolta durante l'esercizio. |
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| ART. 14
- CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADIMENTO DEL CONSIGLIERE |
|
A
sostituire il consigliere che è venuto a mancare
per una qualsiasi causa, è chiamato dal Consiglio
Direttivo il primo dei non eletti.
I membri così
nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato
dei membri sostituiti.
L'appartenenza
al Consiglio Direttivo cessa:
-
per
dimissioni, che devono essere presentate per iscritto
al Presidente o ai Vice Presidenti;
-
per
scadenza del mandato;
-
per
decesso;
-
per
esclusione, deliberata dai due terzi dei consiglieri
con diritto di voto, in caso di comportamenti del
consigliere incompatibili con le finalità dell'Associazione,
tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione
stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai
sensi dell'atto costitutivo e dello statuto e per
altri gravi e comprovati motivi. Contro il provvedimento
di esclusione é data facoltà al socio
di ricorrere al Collegio dei Probiviri.
|
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| ART. 15
- PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO |
|
Il
Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua
assenza, da uno dei Vice Presidenti; qualora non sia presente
nemmeno un Vice Presidente, esso è presieduto dal
Consigliere più anziano.
Il potere di
rappresentare la Federazione davanti a terzi ed in giudizio,
nonchè quello di firmare nel nome della Federazione,
spetta al Presidente del Consiglio Direttivo.
Il Vice Presidente
svolge le funzioni del Presidente in caso di sua assenza
o impedimento. |
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| ART. 16
- COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
|
|
Il
Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri
effettivi e di due supplenti che subentrano in ogni caso
di cessazione di un membro effettivo. I membri effettivi
eleggono al loro interno un Presidente.
L'incarico
di Revisore dei Conti é incompatibile con qualsiasi
altra carica nell'associazione e può essere ricoperto
anche da persone non appartenenti alle associazioni socie.
Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono
le norme dettate nel presente statuto per i membri del
Consiglio Direttivo.
I Revisori
dei Conti partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea
senza diritto di voto. In generale hanno il compito di
vigilare sull'amministrazione dell'Associazione verificando
la regolarità della gestione dei fondi e accertano
la regolarità del rendiconto consuntivo.
Il Presidente
del Collegio, o suo delegato scelto tra gli altri componenti
del Collegio, può, se invitato, partecipare al
Consiglio Direttivo, esprimendo voto consultivo. |
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| ART. 17
- BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE
|
|
L'esercizio
della Federazione chiude il 31 dicembre di ogni anno.
La Federazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli
avanzi di gestione per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.
Alla Federazione
è vietato distribuire, anche in modo indiretto,
utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve
o capitale durante la vita della Federazione stessa, a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore delle Organizzazioni
ONLUS in quanto parte di una unitaria struttura operativa.
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| ART. 18
- DURATA DELLA FEDERAZIONE |
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La
durata della Federazione è stabilita fino al 31
dicembre 2100 (duemilacento). Essa potrà essere
prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria. |
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| ART. 19
- SCIOGLIMENTO |
|
Lo
scioglimento della Federazione deve essere deliberato
dall'assemblea straordinaria; l'avviso dell'assemblea
straordinaria riunita per lo scioglimento della Federazione
deve essere inviato con almeno 60 giorni di anticipo dalla
data dell'unica convocazione.
L'assemblea
è riunita validamente quando siano presente almeno
i quattro quinti dei soci in regola con il pagamento della
quota annuale; la delibera di scioglimento si intende
approvata solo se votata col voto favorevole dei due terzi
dei presenti. In caso di scioglimento della Federazione,
i beni della stessa, dopo il pagamento di tutti gli eventuali
debiti, saranno devoluti ad associazioni ed istituti aventi
scopo analogo a quello contemplato nell'ART. 3 del presente
Statuto, sempre in materia di assistenza sanitaria e aventi
fini non di lucro, o ad altre ONLUS sentito l'organismo
di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della L. 23/12/1996
n° 662. A tal fine l'Assemblea potrà nominare
uno o più liquidatori, stabilendone i poteri. |
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| ART. 20
- COLLEGIO DEI PROBIVIRI
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|
L'Assemblea,
contestualmente alla elezione del Consiglio Direttivo,
nomina i componenti del Collegio dei Probiviri; il collegio
è formato da tre membri che al loro interno eleggono
un proprio Presidente, il quale potrà, se chiamato,
prender parte alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Collegio
dei Probiviri verifica la conformità allo statuto
e alle finalità associative delle delibere e degli
atti del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea dei soci
e di tutti quegli organismi funzionali alla vita della
Federazione. |
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| ART. 21-
NORME DI RINVIO |
|
| Per quanto non previsto
nel presente Statuto o altrimenti stabilito si rinvia alle
leggi vigenti in materia. |
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