ART. 1 - COSTITUZIONE
I signori Ferdinando Ambrosiano, Giovanni Rigattieri, Pietro Russo, Mormina Maria Grazia, Carreca Giuseppina quali soci fondatori, costituiscono una federazione tra le associazioni per la celiachia denominata "Federazione Siciliana Celiaci - Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale" in breve denominabile anche "FE.SI.CE. - Federazione Siciliana Celiaci - ONLUS".
   
ART. 2 - SEDE LEGALE 
La Federazione ha sede legale in Palermo, Piazza Porta Montalto, 2 - cap. 90134. La sede legale non può essere trasferita in altra città. Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede legale all'interno dei confini comunali della città ospitante la sede, senza che ciò comporti la modifica dello statuto; i soci devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.
   
ART. 3 - FINALITA' E ATTIVITA'

La Federazione ha struttura democratica e non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, civile e culturale individuate anche dallo Stato, dalla Regione, dalle Province e dagli Enti locali nel campo dell'assistenza sociale, socio-sanitaria, della ricerca scientifica e della beneficenza a favore di soggetti affetti da celiachia o da dermatite erpetiforme.

La Federazione, in particolare, persegue il predetto scopo anche tramite lo sviluppo delle attività atte a:

  • promuovere l'assistenza alle persone affette da celiachia o da dermatite erpetiforme, nonchè l'istruzione e l'educazione delle dette persone e delle loro famiglie in relazione alle dette patologie, erogando a tal fine appositi servizi informativi;
  • stabilire e coordinare le linee generali delle iniziative promosse a livello regionale dalle associazioni socie e di rappresentare queste ultime nei confronti degli organismi regionali, nazionali e sopranazionali;
  • svolgere attività di consulenza e sostegno alle associazioni socie nelle loro attività in ambito locale rientranti nel presente articolo;
  • sensibilizzare le strutture politiche, amministrative e sanitarie, al fine di migliorare l'assistenza ai pazienti affetti da dette patologie;
  • sensibilizzare le aziende produttrici e/o distributrici di prodotti alimentari, del libero commercio, affinché evidenzino sulle confezioni la totale assenza di glutine nei componenti e nelle lavorazioni al fine di consentirne l'utilizzo da parte dei pazienti affetti da celiachia o da dermatite erpetiforme;
  • sensibilizzare le aziende farmaceutiche affinché evidenzino sulle confezioni dei medicinali, nel caso che componenti e lavorazioni lo garantiscano, l'eventuale presenza di glutine nel farmaco, in modo da non consentirne l'uso da parte dei pazienti affetti da celiachia o da dermatite erpetiforme;
  • in riferimento ai due punti precedenti, consentire, da parte degli affetti da tali patologie, una individuazione certa dei prodotti esenti dal glutine;
  • promuovere e curare i rapporti con le Società Mediche e Scientifiche che si occupano di celiachia;
  • promuovere la ricerca scientifica sui problemi posti dalle sopra dette patologie;
  • effettuare indagini sulla diffusione delle dette patologie in Italia e sul relativo indice;
  • promuovere rapporti con associazioni mediche nazionali ed internazionali e con ogni altra istituzione avente scopi e/o programmi analoghi ai propri;
  • diffondere l'informazione e l'istruzione delle classi medica e paramedica circa le possibilità diagnostiche e terapeutiche, erogando a tal fine appositi servizi informativi;
  • fare opera di sensibilizzazione anche con l'utilizzo dei mezzi informativi di massa sulle tematiche legate alle sopra dette patologie, affinchè attraverso una conoscenza più diffusa da un lato se ne possa rilevare l'effettiva diffusione, e dall'altro si riesca a migliorare la qualità della vita anche di quanti ignorano essere affetti da suddette patologie.

La Federazione provvede con ogni mezzo al raggiungimento dei propri fini e così, a titolo esemplificativo, organizza convegni, congressi, corsi di studio, comitati scientifici, seminari e simili; concede contributi e borse di studio; pubblica opere scientifiche e divulgative attinenti alle citate patologie.

La Federazione può avvalersi di lavoratori autonomi o dipendenti nei limiti stabiliti dall'art. 3 comma 4 della L. 266/91.

La Federazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

   
ART. 4 - RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche della Federazione potranno essere:

  • quote sociali e contributi degli associati;
  • contributi di privati;
  • contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati anche al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  • contributi di organismi internazionali;
  • beni mobili e immobili acquisiti anche per effetto di liberalità e lasciti;
  • entrate derivanti da attività direttamente connesse;
  • ogni altro bene divenuto di titolarità della Federazione stessa a qualunque titolo;
  • ogni altra entrata finalizzata all'attività istituzionale.

I versamenti effettuati alla Federazione sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Federazione, neppure in caso di morte, di estinzione di recesso o di esclusione dalla Federazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Federazione.

I versamenti non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
Il simbolo della Federazione consiste in un chicco di grano spaccato in due con dentro una spiga.

   
ART. 5 - SOCI

Sono soci della Federazione tutti quegli organismi associativi aventi finalità analoghe a quelle della Federazione, nei modi e con i requisiti stabiliti nel presente Statuto e nel Regolamento; nel presente statuto, dove altrove citati, si ricomprendono nei termini di soci: associati, associazioni regionali, associazioni provinciali, associazioni socie e associazioni. Ogni associazione socia è rappresentata da una persona delegata dal proprio organo direttivo ed ha diritto ad un voto.

L'ammissione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale, da versarsi entro e non oltre il mese di marzo dell’anno in corso, con le modalità previste da successive delibere del Consiglio Direttivo.

Il diritto al voto di assemblea spetta a tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

Gli associati hanno diritto di partecipare alle attività della Federazione con piena parità e non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa; i soci hanno diritto a eleggere gli organi della Federazione e a essere informati sulle attività della stessa. Gli associati sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, del regolamento interno e delle deliberazioni eventualmente adottate dai competenti organi sociali in conformità alle norme statutarie.

Le associazioni socie conservano la loro autonomia decisionale, operativa e patrimoniale secondo i loro statuti e delegano gli interventi per le attività di interesse comune a tutte le associazioni alla Federazione, concordandone i modi nelle sedi associative opportune.

   
ART. 6 - CESSAZIONE DALLA QUALITA' DI SOCIO

L'appartenenza alla Federazione cessa:

  • per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
  • per esclusione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con quorum deliberativo dei due terzi dei consiglieri in carica, per i seguenti casi;
  • in caso di morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre tre mesi dell'anno in corso;
  • in caso di comportamenti incompatibili con le finalità della Federazione, tali da arrecare danni morali o materiali alla Federazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali regolamenti e per altri gravi e comprovati motivi. Contro il provvedimento di esclusione é data facoltà al socio di ricorrere al Collegio dei Probiviri.
   
ART. 7 - ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Gli organi della Federazione sono:

  • l'Assemblea degli Associati;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti;
  • il Collegio dei Probiviri.

Le persone che ricoprono cariche federative non possono ricevere alcuna retribuzione per alcuna attività, istituzionale, di consulenza o di volontariato, nemmeno dai beneficiari di dette attività: possono ricevere soltanto rimborsi delle spese effettivamente sostenute e nei limiti stabiliti dagli organi della Federazione.

   
ART. 8 - ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI

Le assemblee della Federazione sono ordinarie e straordinarie. Le assemblee hanno luogo nella sede della Federazione o in altro luogo del territorio nazionale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 giugno per l'approvazione del rendiconto consuntivo e di quello preventivo dell’anno successivo.

Le assemblee sono convocate, in ogni caso, qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta almeno 1/5 più uno (un quinto più uno) degli associati.

La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso inviato per lettera raccomandata con avviso di ritorno e/o a mezzo fax e/o email con conferma di lettura almeno 10 giorni prima dell'assemblea.

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

   
ART. 9 - ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti.

L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti.

L' Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni statutarie con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.

   
ART. 10 - ASSEMBLEE: POTERI

L'Assemblea ordinaria:

  • delibera sulla eventuale alienazione del patrimonio immobiliare;
  • elegge i membri del Consiglio Direttivo;
  • delibera sul programma di attività e sui regolamenti della Federazione;
  • approva, sentito il parere del collegio dei revisori dei conti, il rendiconto consuntivo e, se necessario, quello preventivo;
  • nomina il Collegio dei Revisori dei Conti;
  • stabilisce l'importo annuale dei contributi di associazione;
  • delibera su ogni altro argomento sottopostole dal Consiglio Direttivo che non rientri nella competenza dell'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni statutarie, sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti; in loro mancanza l'Assemblea è presieduta da uno degli associati, su designazione della maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario per la redazione del verbale, sempre che il verbale medesimo non sia redatto da un notaio.
Spetta al Presidente della Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

L'Assemblea, contestualmente alla prima elezione del Consiglio Direttivo, nomina i componenti del Comitato Scientifico e ne stabilisce il numero, le funzioni, gli obiettivi e la durata; l'Assemblea può delegare il Consiglio Direttivo a stabilire la durata del mandato dei membri del Comitato Scientifico. Il Comitato Scientifico eleggerà al suo interno un Presidente che potrà, se chiamato, prender parte alle riunioni del Consiglio Direttivo.

   
ART. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo è composto da almeno cinque membri, di cui tre soci fondatori e gli altri eletti dall'Assemblea tra i candidati delle associazioni socie; ogni associazione socia può presentare un solo candidato per le rimanenti cariche dei consiglieri. I membri eletti hanno diritto ad un solo voto ed eleggono in seno al direttivo il Presidente della Federazione.

Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza. Sono ammessi a partecipare senza diritto di voto e su espressa chiamata del Consiglio Direttivo:

  • il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
  • il Presidente dei Probiviri;
  • il Presidente del Comitato Scientifico;
  • lo staff;
  • qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stato invitato dai singoli membri del Consiglio in considerazione dei temi trattati.

Nel caso in cui il Presidente abbia necessità di avere quale delegato per la Federazione Europea una persona esterna al Consiglio Direttivo o all'Assemblea, la propone al Consiglio Direttivo che la può designare e questa può essere ammessa a partecipare anche stabilmente alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto per la durata del suo incarico. La nomina del delegato per la Federazione Europea, sia esso interno o esterno al Consiglio Direttivo o all'Assemblea, deve essere comunicata ai soci.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno i Vice Presidenti, in numero massimo di due e può, se lo ritiene necessario, nominare persone anche esterne all'Associazione e ai suoi soci per affidar loro gli incarichi necessari ad una corretta gestione della vita amministrativa dell'Associazione, affinché possano ricoprire, tra l'altro, il ruolo di segretario e di tesoriere.

   
ART. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno tre consiglieri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede della Federazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Le convocazioni del Consiglio Direttivo saranno effettuate a mezzo lettera o altra comunicazione equipollente (telefax - telegramma - posta elettronica), con obbligo di conferma, da inviarsi ai consiglieri almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri; le deliberazioni del Consiglio vengono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

   
ART. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini della Federazione e per la gestione ordinaria e straordinaria della Federazione stessa che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a consiglieri, a soci o anche a terzi, determinando i limiti di tale delega.

I regolamenti interni e le loro eventuali modificazioni, proposti dal Consiglio Direttivo, devono essere comunicati ai soci con lettera da inviarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore degli stessi e, in presenza di contestazione, devono essere messi all'ordine del giorno della prima assemblea utile.

Il Consiglio Direttivo in tempo utile per convocare l'assemblea ordinaria deve esaminare il rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea corredandolo di apposita relazione sull'attività svolta durante l'esercizio.

   
ART. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADIMENTO DEL CONSIGLIERE

A sostituire il consigliere che è venuto a mancare per una qualsiasi causa, è chiamato dal Consiglio Direttivo il primo dei non eletti.

I membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.

L'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa:

  • per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente o ai Vice Presidenti;
  • per scadenza del mandato;
  • per decesso;
  • per esclusione, deliberata dai due terzi dei consiglieri con diritto di voto, in caso di comportamenti del consigliere incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo e dello statuto e per altri gravi e comprovati motivi. Contro il provvedimento di esclusione é data facoltà al socio di ricorrere al Collegio dei Probiviri.
   
ART. 15 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei Vice Presidenti; qualora non sia presente nemmeno un Vice Presidente, esso è presieduto dal Consigliere più anziano.

Il potere di rappresentare la Federazione davanti a terzi ed in giudizio, nonchè quello di firmare nel nome della Federazione, spetta al Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

   
ART. 16 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti che subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo. I membri effettivi eleggono al loro interno un Presidente.

L'incarico di Revisore dei Conti é incompatibile con qualsiasi altra carica nell'associazione e può essere ricoperto anche da persone non appartenenti alle associazioni socie. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea senza diritto di voto. In generale hanno il compito di vigilare sull'amministrazione dell'Associazione verificando la regolarità della gestione dei fondi e accertano la regolarità del rendiconto consuntivo.

Il Presidente del Collegio, o suo delegato scelto tra gli altri componenti del Collegio, può, se invitato, partecipare al Consiglio Direttivo, esprimendo voto consultivo.

   
ART. 17 - BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE

L'esercizio della Federazione chiude il 31 dicembre di ogni anno. La Federazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

Alla Federazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore delle Organizzazioni ONLUS in quanto parte di una unitaria struttura operativa.

   
ART. 18 - DURATA DELLA FEDERAZIONE
La durata della Federazione è stabilita fino al 31 dicembre 2100 (duemilacento). Essa potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria.
   
ART. 19 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento della Federazione deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria; l'avviso dell'assemblea straordinaria riunita per lo scioglimento della Federazione deve essere inviato con almeno 60 giorni di anticipo dalla data dell'unica convocazione.

L'assemblea è riunita validamente quando siano presente almeno i quattro quinti dei soci in regola con il pagamento della quota annuale; la delibera di scioglimento si intende approvata solo se votata col voto favorevole dei due terzi dei presenti. In caso di scioglimento della Federazione, i beni della stessa, dopo il pagamento di tutti gli eventuali debiti, saranno devoluti ad associazioni ed istituti aventi scopo analogo a quello contemplato nell'ART. 3 del presente Statuto, sempre in materia di assistenza sanitaria e aventi fini non di lucro, o ad altre ONLUS sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della L. 23/12/1996 n° 662. A tal fine l'Assemblea potrà nominare uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

   
ART. 20 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea, contestualmente alla elezione del Consiglio Direttivo, nomina i componenti del Collegio dei Probiviri; il collegio è formato da tre membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente, il quale potrà, se chiamato, prender parte alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri verifica la conformità allo statuto e alle finalità associative delle delibere e degli atti del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea dei soci e di tutti quegli organismi funzionali alla vita della Federazione.

   
ART. 21- NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto nel presente Statuto o altrimenti stabilito si rinvia alle leggi vigenti in materia.